Anche per quest’anno scolastico 2017/2018, la procedura di mobilità interprovinciale non ha consentito ai docenti di usufruire della precedenza spettante ai figli che assistono il genitore gravemente disabile ai sensi dei commi 5 e 7, dell’art. 33, della Legge n. 104/92.
Tale precedenza consiste nella possibilità riconosciuta al docente-figlio (quale referente unico) di essere trasferito/assegnato nel comune ove risulti domiciliato il genitore gravemente disabile (a carattere permanente).
Più in particolare, l’art. 13 del C.C.N.I 2017/2018 ha riconosciuto tale precedenza soltanto ai docenti interessati alla mobilità provinciale, mentre per la mobilità interprovinciale il successivo art. 14 ha stabilito che “Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale”.
Detta disciplina regolamentare realizza una palese disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, invece, partecipano alla mobilità interprovinciale.
Ed infatti, indipendentemente dalla fase di mobilità, l’art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, stabilisce che: “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.
Pertanto, la distinzione operata dall’O.M 221/2017 e dal CCNI 2017/2018 non trova alcun fondamento all’interno del quadro normativo di riferimento.
Diverse sono state le pronunce giudiziarie che hanno accolto i ricorsi promossi dai docenti, ai quali il MIUR non aveva riconosciuto detta precedenza in sede di mobilità interprovinciale.
Si ricordano in particolare le pronunce favorevoli dei Tribunali Ordinari di Termini Imerese, Brindisi, Vercelli, Messina, Cagliari, Roma, Lodi, Potenza e Ravenna
Anche il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha ritenuto in sede cautelare fondate le censure lamentate dai docenti in ordine alla violazione dell’art.33 della legge n.104 del 1992 da parte dell’O.M. 241/2016, nella parte in cui ha realizzato una disparità di trattamento tra docenti che hanno partecipano alla fase A della mobilità provinciale e docenti che, come i nostri ricorrenti, hanno partecipato alla fase C della mobilità interprovinciale.
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Articolo a cura dell’ Avv. Maria Saia