L’anatocismo bancario è una prassi attuata dagli Istituti di Credito, attraverso la quale vengono calcolati nuovi interessi su quelli già maturati in ordine ad esposizioni debitorie dei clienti, con conseguente crescita esponenziale del loro debito.
L’art. 1283 del codice civile stabilisce che gli interessi scaduti producono a loro volta interessi solo in presenza di usi normativi, domanda giudiziale o apposita convenzione stipulata dopo la loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per un intero semestre.
Ciononostante, per lunghi anni banche e società finanziarie hanno calcolato gli interessi passivi ogni trimestre e gli interessi attivi con cadenza annuale.
Tale modus operandi è stato considerato legittimo fino a quando il decreto legislativo n. 342/1999 non ha previsto la necessità di rispettare la medesima periodicità di computo degli interessi a debito e a credito.
Peraltro, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 17 ottobre 2000, n. 425, ha sostanzialmente esteso l’operatività del predetto principio ai contratti stipulati prima del 1999.
A partire dal 2004, con la sentenza n. 21095, la Corte di Cassazione ha pertanto dichiarato la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori anche se precedenti al 1999, per violazione del divieto di anatocismo espresso dall’art. 1283 cod. civ. (principio ribadito recentemente con la sentenza del 16 ottobre 2017, n. 24293).
Ancora, il Decreto Legge n. 18/2016, convertito in Legge n. 49/2016, ha stabilito l’addebito in conto degli interessi passivi solo dopo espressa e specifica autorizzazione del cliente.
Non a caso l’Antitrust, in un comunicato stampa del 17 novembre scorso, ha dato notizia delle sanzioni irrogate nei confronti di UniCredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Intesa San Paolo S.p.A. per avere assunto condotte aggressive (come e-mail e pop-up) con il proposito di ottenere l’autorizzazione del cliente all’addebito in conto degli interessi debitori.
Vale, come sempre, l’avvertenza di porre massima attenzione quando si presta il proprio consenso.
Le buone notizie per i correntisti non finiscono qui!
Ed infatti, con la sentenza del 7 febbraio 2017, n. 3190, la Suprema Corte è tornata sul tema dell’anatocismo, riaffermando il principio secondo cui la prescrizione del diritto alla restituzione degli interessi anatocistici pagati dal cliente all’Istituto di credito si verifica in dieci anni dalla chiusura del conto corrente.
Chi può agire in giudizio: Qualunque cittadino o persona giuridica che abbia fruito di apertura di credito con scoperture sino al 2000, nel caso in cui il conto corrente sia aperto o sia stato chiuso, al massimo, entro gli ultimi dieci anni. È necessario possedere gli estratti conto trimestrali.
Per importi non superiori a € 5.000 è competente il Giudice di Pace. Per importi superiori è competente il Tribunale.
INFO
Per richiedere informazioni sull’azione giudiziaria scrivi al seguente indirizzo email info@avvocatosaia.com – oppure contattaci al seguente numero 091/7462637 o compila il modulo “Entriamo in contatto” precisando nel messaggio la tipologia di ricorso per il quale si richiedono informazioni.
TENIAMOCI IN CONTATTO
Ti ricordiamo che potrai visualizzare tutte le news relative alla tutela dei tuoi diritti sul nostro sito www.avvocatosaia.com e sulla pagina Facebook Studio Legale Maria Saia
Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia
Commenti recenti