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RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA: LA DOMANDA ENTRO IL 31/12/2017

Il 31/12/2017 scade il termine per la presentazione della domanda di ricostruzione della carriera del personale docente di ruolo, ovvero il riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini normativi ed economici, dell’intero servizio pre-ruolo, con collocamento al livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata.

Invero, la suddetta domanda deve essere presentata al dirigente Scolastico nel periodo compreso tra il 1/09 ed il 31/12 di ciascun anno, secondo quanto stabilito dal comma 209, art. 1 della L. 107/2015.

Normativa

Il comma 1 dell’art. 485, D.Lgs. 297/1994, introduce la misura del riconoscimento, ai fini normativi ed economici, del servizio pre-ruolo prestato dal personale docente, fissando un periodo soglia entro cui questo viene riconosciuto per intero, ovvero per i primi 4 anni.

Per la parte eccedente i primi quattro anni, invece, il medesimo comma 1 stabilisce che il servizio pre-ruolo viene riconosciuto soltanto per due terzi ai fini economici e normativi, mentre il restante terzo viene riconosciuto ai soli fini economici.

A titolo esemplificativo, se il docente ha prestato 10 anni di servizio il Legislatore gli riconosce per intero soltanto i primi 4 anni, mentre dei restanti 6 anni gli riconosce soltanto 4 anni (2/3 di 6 anni). Dunque, in totale 8 anni di servizio a fronte di dieci.

Ciò comporta per il docente un notevole pregiudizio giuridico-economico ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (cd. gradoni).

Per il personale scolastico, infatti, il sistema di progressione economica è articolato nei seguenti gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35.

Pertanto, con riferimento all’esempio sopra riportato, in seguito al riconoscimento del servizio sulla scorta di quanto previsto dal Legislatore, ovvero 8 anni, ne deriverebbe per il docente l’applicazione del primo gradone di anzianità (0-8), anziché del secondo (9-14), che gli spetterebbe qualora il servizio gli venisse riconosciuto per intero (ovvero per dieci anni).

A ciò si aggiunga che il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie non viene riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera, in quanto la suddetta normativa prende in considerazione soltanto il servizio prestato nelle sole scuole pareggiate e parificate, e ciò fino all’anno 2008, clicca qui per approfondimento sull’argomento.

Giurisprudenza

Il Tribunale di Palermo ha già accolto il nostro ricorso, condannando il MIUR a pagare oltre €. 41.000,00

La clausola n. 4 dell’Accordo Quadro (Direttiva 1999/70/CE), impone di disapplicare l’appena citata normativa nazionale, anche alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la Sentenza del 13 settembre 2007, secondo cui “la clausola 4, punto 1, dev’essere interpretata nel senso che essa osta all’introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato”.

Pertanto, in applicazione della normativa europea rilevante, la Giurisprudenza nazionale di merito ha stabilito che: “E’ dunque pienamente riaffermata l’esigenza inderogabile di attuare concretamente i principi contenuti nel trattato CE, incoraggiando il giudice nazionale a darne concreta applicazione ogniqualvolta possibile. Si ritiene pertanto, proprio in virtù della menzionata giurisprudenza della Corte di Giustizia, che la normativa nazionale in materia, ed in particolare, l’art. 485 D. Lgs. 297/1994, debba essere disapplicata in modo da conformare l’ordinamento interno a quello comunitario. Non vi sono d’altra parte ragioni che giustifichino l’indubbia disparità effettuata dalla normativa nazionale tra personale docente assunto a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, che svolga le stesse mansioni e sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi. Esattamente così è per i ricorrenti, che prima di essere assunti in ruolo avevano comunque conseguito l’abilitazione all’insegnamento ed erano idonei all’immissione in ruolo e svolgevano, ovviamente, le stesse funzioni previste dal CCNL per i docenti a tempo indeterminato” (Tribunale di Padova, Sez. Lav., Sentenza n. 758/11).

Tipologia di ricorrente

Il ricorso potrà essere promosso dal personale scolastico che ha già ottenuto il decreto ministeriale di ricostruzione della carriera, e che ha prestato servizio pre-ruolo, oltre che nelle scuole statali, anche nelle scuole paritarie.

Potrà essere proposto ricorso entro dieci anni dalla data in cui è possibile proporre la domanda di ricostruzione della carriera, e più precisamente entro dieci anni dalla data della conferma in ruolo.

Il termine si riduce a cinque anni qualora si debbano percepire degli arretrati, dovuti per la tardiva presentazione della domanda.

Tipologia di ricorso

Il ricorso è individuale e va proposto dinnanzi al Giudice del Lavoro territorialmente competente

INFO

Per richiedere informazioni sul ricorso scrivi al seguente indirizzo email info@avvocatosaia.com – oppure contattaci al seguente numero 091/7462637 o compila il modulo “Entriamo in contatto” precisando nel messaggio la tipologia di ricorso per il quale si richiedono informazioni

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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia