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VITTORIA AL TAR – ITP INSERITI IN II FASCIA G.I.

Con Sentenza n. 12089/2017 del 06/12/2017, il TAR Lazio, Sede di Roma, ha accolto il ricorso promosso dall’Avv. Maria Saia, unitamente agli avv.ti Leone-Fell, avverso il D.M. MIUR 374/2017 dell’1 giugno 2017, avente ad oggetto la disciplina per l’aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20, nella parte in cui all’art. 2, comma 1, lettera A), non consentiva agli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) l’inserimento nella predetta II fascia.

Più in particolare si legge nella Sentenza che “il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all’art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP che abbiano acquisito il titolo prima delle modifiche introdotte con il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’amministrazione circa la verifica dell’effettivo possesso del titolo e la specifica corrispondenza delle “nuove” classi di insegnamento per cui ciascun docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell’All. B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l’insegnamento era consentito dal titolo di studio conseguito ai sensi dell’Allegato C al D.M. n. 39/1998”.

Giustizia è stata fatta!

Nel ricorso, invero, è stato messo in evidenza come gli ITP siano stati ingiustamente esclusi dall’inserimento nella II fascia delle G.I. a causa dell’impossibilità oggettiva di acquisire l’abilitazione all’insegnamento, e ciò in quanto il MIUR non ha mai attivato, dal 2010 ad oggi, alcun ciclo di TFA.

Infatti, la previsione della necessaria abilitazione per le classi di concorso riferite agli ITP (All. B del d.P.R. n. 19/2016), all’interno del DM di aggiornamento, realizza inequivocabilmente una ingiustificata disparità di trattamento tra docenti che hanno potuto conseguire l’abilitazione e, pertanto, inseriti in II fascia delle G.I., e i docenti, come i ricorrenti, che non hanno avuto la possibilità oggettiva di conseguire il relativo titolo, entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Ci auspichiamo per il futuro che la posizione degli ITP possa consolidarsi anche in sede amministrativa.

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Articolo a cura dell’ Avv. Maria Saia