Il TAR Sicilia, Sede di Palermo, con il decreto cautelare n. 133/2018, ha accolto l’istanza cautelare volta ad ottenere la sospensione dell’efficacia del provvedimento di annullamento di una SCIA inoltrata da una catena di punti vendita per ristorazione assai nota a Palermo.
L’azione proposta ha l’importante intento di affermare la sussistenza in capo all’Amministrazione di limiti molto stringenti nell’esercizio di poteri di annullamento in autotutela in materia di SCIA per esercizi commerciali.
Si tratta di tutele essenziali per i commercianti, da tempo fortemente vessati a causa di gravi inefficienze della Pubblica Amministrazione.
Le recenti riforme in materia di procedimento amministrativo, invece, hanno fortemente limitato il potere di ripensamento dell’Amministrazione, imponendo innanzitutto una comunicazione preventiva dei possibili rimedi esperibili dal privato al fine di “sanare” la sua posizione.
Ove il privato non sia stato preventivamente informato delle procedure volte alla rimozione di eventuali o presunte irregolarità, il provvedimento di annullamento deve essere considerato illegittimo.
Ed infatti, il Tar Palermo ha accolto l’istanza cautelare “Considerato che sussiste il danno temuto …, posto che il riavvio dell’attività svolta dalla ricorrente non può comportare alcun sostanziale pregiudizio per l’interesse pubblico perseguito dagli atti impugnati”.
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Articolo a cura dell’ Avv. Maria Saia e dell’Avv. Massimiliano Valenza
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