In questi giorni molti docenti di ruolo stanno ricevendo il Decreto Ministeriale di ricostruzione della carriera in seguito alla presentazione della domanda al Dirigente Scolastico, avvenuta nel periodo compreso tra il 1/09 ed il 31/12 di ciascun anno, secondo quanto stabilito dal comma 209, art. 1 della L. 107/2015.
Tuttavia, il suddetto Decreto si limita, illegittimamente, a riconoscere il servizio pre-ruolo per intero soltanto per i primi quattro anni, mentre la parte eccedente viene valutata soltanto per 2/3 ai fini normativi ed economici, mentre il restante 1/3 viene riconosciuto ai soli fini economici.
Normativa
Il comma 1 dell’art. 485, D.Lgs. 297/1994, introduce la misura del riconoscimento, ai fini normativi ed economici, del servizio pre-ruolo prestato dal personale docente, fissando un periodo soglia entro cui questo viene riconosciuto per intero, ovvero per i primi 4 anni.
Per la parte eccedente i primi quattro anni, invece, il medesimo comma 1 stabilisce che il servizio pre-ruolo viene riconosciuto soltanto per due terzi ai fini economici e normativi, mentre il restante terzo viene riconosciuto ai soli fini economici.
A titolo esemplificativo, se il docente ha prestato 10 anni di servizio il Legislatore gli riconosce per intero soltanto i primi 4 anni, mentre dei restanti 6 anni gli riconosce soltanto 4 anni (2/3 di 6 anni). Dunque, in totale 8 anni di servizio a fronte di dieci.
Ciò comporta per il docente un notevole pregiudizio giuridico-economico ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (cd. gradoni).
Per il personale scolastico, infatti, il sistema di progressione economica è articolato nei seguenti gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35.
Pertanto, con riferimento all’esempio sopra riportato, in seguito al riconoscimento del servizio sulla scorta di quanto previsto dal Legislatore, ovvero 8 anni, ne deriverebbe per il docente l’applicazione del primo gradone di anzianità (0-8), anziché del secondo (9-14), che gli spetterebbe qualora il servizio gli venisse riconosciuto per intero (ovvero per dieci anni).
A ciò si aggiunga che il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie non viene riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera, in quanto la suddetta normativa prende in considerazione soltanto il servizio prestato nelle sole scuole pareggiate e parificate, e ciò fino all’anno 2008, clicca qui per approfondimento sull’argomento.
Giurisprudenza
Il Tribunale di Padova ha già accolto il nostro ricorso. Alla docente è stata riconosciuta, ad ogni effetto giuridico ed economico, l’anzianità maturata in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con il MIUR a decorrere dal 2001, condannando il Ministero a corrisponderle le differenze retributive dovute a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo.
Anche il Tribunale di Palermo ha accolto il nostro ricorso, condannando il MIUR a pagare oltre €. 41.000,00
Tipologia di ricorrente
Il ricorso potrà essere promosso dal personale scolastico che ha già ottenuto il decreto ministeriale di ricostruzione della carriera, e che ha prestato servizio pre-ruolo, oltre che nelle scuole statali, anche nelle scuole paritarie.
Potrà essere proposto ricorso entro dieci anni dalla data in cui è possibile proporre la domanda di ricostruzione della carriera, e più precisamente entro dieci anni dalla data della conferma in ruolo.
Il termine si riduce a cinque anni qualora si debbano percepire degli arretrati, dovuti per la tardiva presentazione della domanda.
Tipologia di ricorso
Il ricorso è individuale e va proposto dinnanzi al Giudice del Lavoro territorialmente competente
INFO
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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia
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