Nei primi giorni del mese di giugno sono stati pubblicati gli esiti della mobilità dei docenti per l’a.s. 2018/2019.
Tuttavia, per molti di loro è svanita la speranza di potersi ricongiungere con gli affetti più cari.
Più in particolare, i docenti di genitori gravemente disabili, in seguito al mancato riconoscimento della precedenza spettante ai sensi dei commi 5 e 7, dell’art. 33, della Legge n. 104/92, nella mobilità interprovinciale, sono stati privati del trasferimento nella sede scolastica più vicina alla residenza del genitore disabile.
Tale precedenza consiste, infatti, nella possibilità riconosciuta al docente-figlio (quale referente unico) di essere trasferito/assegnato nel comune ove risulti domiciliato il genitore gravemente disabile (a carattere permanente). Per maggiori approfondimenti sull’argomento clicca qui
Per tale motivo, il nostro Studio legale ha supportato i predetti docenti:
- Dapprima, con la proposizione della domanda integrativa da allegare alla domanda di mobilità 2018/2019;
- Poi, con il reclamo avverso il mancato riconoscimento della suddetta precedenza in sede di domanda di mobilità convalidata 2018/2019;
- Ed infine, con la richiesta di tentativo di conciliazione, con istanza di accesso agli atti, avverso il mancato ottenimento del movimento richiesto per l’a.s. 2018/19.
Con riferimento a quest’ultima richiesta di conciliazione, si precisa che il CCNL Comparto Scuola 2006/2009, all’art. 135, comma 6 e seguenti, disciplina l’iter del procedimento, e più precisamente prevede che:
Comma 6 “Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta l’amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l’accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l’ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l’Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni dell’amministrazione. L’ufficio di segreteria provvederà, all’atto della comparizione, all’identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel verbale di cui ai commi 8 e 9”.
Comma 7 “Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e delle assunzioni, l’amministrazione deve pubblicare all’albo dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all’amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per il deposito delle osservazione da parte dell’amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta”.
Comma 8 “Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall’ufficio di segreteria..”.
Comma 9 “In caso di mancato accordo tra le parti, l’ufficio di cui al comma 2 stilerà’ un verbale di mancata conciliazione..”
Comma 10 “Qualora l’amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l’ufficio di cui al comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione”.
Cosa fare, dunque, nel caso di esito negativo della conciliazione?
Nel caso di esito negativo della conciliazione si potrà proporre ricorso d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) dinnanzi al Giudice del Lavoro, territorialmente competente, al fine di ottenere il trasferimento nella sede scolastica più vicina alla residenza del genitore disabile.
Diverse sono state le pronunce giudiziarie che hanno accolto i ricorsi promossi dai docenti, ai quali il MIUR non aveva riconosciuto detta precedenza in sede di mobilità interprovinciale.
Si ricordano in particolare le pronunce favorevoli dei Tribunali Ordinari di Termini Imerese, Brindisi, Vercelli, Messina, Cagliari, Roma, Lodi, Potenza e Ravenna.
Anche il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha ritenuto in sede cautelare fondate le censure lamentate dai docenti in ordine alla violazione dell’art.33 della legge n.104 del 1992 da parte dell’O.M. 241/2016, nella parte in cui ha realizzato una disparità di trattamento tra docenti che hanno partecipano alla fase A della mobilità provinciale e docenti che, come i nostri ricorrenti, hanno partecipato alla fase C della mobilità interprovinciale.
PER ADERIRE / INFO
Per aderire o richiedere informazioni sul ricorso scrivi al seguente indirizzo email info@avvocatosaia.com, al fine di offrirti l’assistenza necessaria per la tutela dei diritti spettanti in materia di mobilità 2018/2019 e ricevere la documentazione necessaria per contestare le illegittimità riscontrate.
Si potranno richiedere ulteriori informazioni sul ricorso al seguente numero 091/7462637 o compilando il modulo “Entriamo in contatto” precisando nel messaggio la tipologia di ricorso per il quale si richiedono informazioni
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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia
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