Lo scorso 1 giugno, a molti docenti della Scuola Primaria, è arrivata l’amara comunicazione, da parte del MIUR, di non essere stati trasferiti nella prima sede indicata nella domanda di mobilità interprovinciale a.s. 2018/2019, a causa del mancato riconoscimento della precedenza spettante ai figli che assistono un genitore gravemente disabile, ai sensi dei commi 5 e 7, dell’art. 33, della Legge n. 104/92.
Per tale motivo, il nostro Studio legale ha predisposto un modello di RICHIESTA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE, CON ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI, che verrà inoltrato ai docenti che ne faranno richiesta al nostro indirizzo email info@avvocatosaia.com, da inviare all’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento dell’email avente ad oggetto la “Procedura di mobilita’ A.S. 2018/19. Invio Risultato del movimento”, con la quale il MIUR comunica il mancato ottenimento del movimento richiesto per l’a.s. 2018/19.
Ed infatti, anche per quest’anno scolastico, la procedura di mobilità interprovinciale non ha consentito ai docenti di usufruire della precedenza spettante ai figli che assistono il genitore gravemente disabile ai sensi dei commi 5 e 7, dell’art. 33, della Legge n. 104/92.
Tale precedenza consiste nella possibilità riconosciuta al docente-figlio (quale referente unico) di essere trasferito/assegnato nel comune ove risulti domiciliato il genitore gravemente disabile (a carattere permanente).
Più in particolare, l’art. 13 del C.C.N.I 2017/2018 ha riconosciuto tale precedenza soltanto ai docenti interessati alla mobilità provinciale, mentre per la mobilità interprovinciale il successivo art. 14 ha stabilito che “Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale”.
Detta disciplina regolamentare realizza una palese disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, invece, partecipano alla mobilità interprovinciale.
Ed infatti, indipendentemente dalla fase di mobilità, l’art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, stabilisce che: “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.
Pertanto, la distinzione operata dall’O.M 207/2018 e dal CCNI 2017/2018 non trova alcun fondamento all’interno del quadro normativo di riferimento.
Diverse sono state le pronunce giudiziarie che hanno accolto i ricorsi promossi dai docenti, ai quali il MIUR non aveva riconosciuto detta precedenza in sede di mobilità interprovinciale.
Si ricordano in particolare le pronunce favorevoli dei Tribunali Ordinari di Termini Imerese, Brindisi, Vercelli, Messina, Cagliari, Roma, Lodi, Potenza e Ravenna.
Anche il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha ritenuto in sede cautelare fondate le censure lamentate dai docenti in ordine alla violazione dell’art.33 della legge n.104 del 1992 da parte dell’O.M. 241/2016, nella parte in cui ha realizzato una disparità di trattamento tra docenti che hanno partecipano alla fase A della mobilità provinciale e docenti che, come i nostri ricorrenti, hanno partecipato alla fase C della mobilità interprovinciale.
PER ADERIRE / INFO
Per aderire o richiedere informazioni sul ricorso scrivi al seguente indirizzo email info@avvocatosaia.com, al fine di offrirti l’assistenza necessaria per la tutela dei diritti spettanti in materia di mobilità 2018/2019 e ricevere la documentazione necessaria per contestare le illegittimità riscontrate.
Si potranno richiedere ulteriori informazioni sul ricorso al seguente numero 091/7462637 o compilando il modulo “Entriamo in contatto” precisando nel messaggio la tipologia di ricorso per il quale si richiedono informazioni
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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia
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