La Sezione Fallimentare del Tribunale di Palermo, con Decreto N. 853/2018 del 09/08/2018, ha accolto il ricorso in opposizione allo stato passivo del fallimento di una nota azienda palermitana, promosso da un lavoratore, il quale si è visto negare, in prima battuta (in sede di insinuazione al passivo fallimentare), il Trattamento di Fine Rapporto maturato in costanza di Cassa Integrazione in Deroga.
Giustizia è stata fatta! Il Tribunale di Palermo, accogliendo le tesi difensive del nostro studio legale, ha ritenuto che “In linea generale, salve specifiche disposizioni legislative, alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore, ai sensi dell’art. 2120 cod. civ., ha diritto a percepire il trattamento di fine rapporto da parte del datore di lavoro. Si tratta com’è noto di un diritto a maturazione progressiva ma esigibile solo alla fine del rapporto (salve le ipotesi di anticipo), che comporta per converso l’obbligo del datore di lavoro di accantonamento delle somme maturate nei singoli anni, ovvero di provvedere annualmente al loro versamento al fondo di tesoreria, laddove si trovi applicazione la legge 296/96… Alla luce di quanto detto, questo Tribunale ritiene, peraltro in conformità alle circolari emanate dal Ministero del Lavoro e dall’INPS richiamate dall’opponente, che anche per il periodo di CIGD il lavoratore maturi il diritto al TFR, con conseguente obbligo di accantonamento e poi pagamento da parte del datore di lavoro, non sussistendo alcuna norma eccezionale che ponga tale obbligo a carico di un soggetto diverso ovvero a carico dell’INPS”.
Pertanto, il nostro assistito ha ottenuto l’ammissione al passivo fallimentare del TFR maturato in costanza di CIGD
Tanta l’emozione per il risultato ottenuto, ciò anche alla luce del fatto che tanti altri lavoratori, che hanno presentato il medesimo ricorso con il nostro studio legale, sono in attesa di ottenere la stessa pronuncia.
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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia
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