L’estate 2018 è risultata molto calda ai contribuenti, considerato che lo scorso mese di agosto hanno ricevuto dall’Ente di Riscossione la notifica di diverse cartelle esattoriali, aventi ad oggetto il pagamento delle tasse automobilistiche, precedentemente non versate all’Ente creditore.
Al fine di procedere con il pagamento della cartella, occorre innanzitutto verificare che la pretesa creditoria non sia effettivamente prescritta.
Ed infatti, i bolli auto non pagati entro la scadenza prevista non sono più dovuti qualora risultino prescritti.
Ebbene, occorre sapere che, i bolli auto hanno prescrizione molto breve. Essi, invero, si prescrivono nell’arco di tre anni.
Più precisamente, la prescrizione triennale inizia a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
A titolo esemplificativo, se il pagamento del bollo doveva essere effettuato entro il 31/01/2014, la prescrizione inizierà a decorrere dal 01/01/2015 e, dunque, spirerà il terzo anno successivo, ovvero in data 31/12/2017.
Pertanto, se durante quest’arco temporale l’Ente creditore non ha inviato al contribuente alcun avviso di pagamento del bollo auto dovuto, interruttivo dei termini prescrizionali, la cartella esattoriale non dovrà essere pagata.
Tuttavia, al fine di far valere la prescrizione del bollo auto, e dunque l’illegittimità della cartella esattoriale, è necessario che quest’ultima venga impugnata entro 60 giorni dalla notifica, per impedire all’Ente di Riscossione di procedere con il recupero forzoso del credito (quale ad es. pignoramento, fermo amministrativo ecc.).
Tipologia di ricorso
Il ricorso giudiziario va proposto dinnanzi la Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 giorni dalla notifica
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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia
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