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CONCORSO STRAORDINARIO PER INFANZIA E PRIMARIA – LE ILLEGITTIMITA’

Il 26 ottobre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MIUR del 17 ottobre 2018 avente ad oggetto il “Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”.

Con tale DM il MIUR ha dettato la disciplina per le modalità di espletamento del prossimo concorso straordinario che riguarderà i soli docenti abilitati di infanzia e primaria (in possesso del diploma magistrale o del diplomata sperimentale a indirizzo linguistico, purché conseguito entro l’a.s. 2001/2002, ovvero la laurea in Scienze della Formazione Primaria), che abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due anni di servizio specifico, presso le istituzioni scolastiche statali.

Si tratta di una procedura concorsuale “agevolata” che consentirà al docente di accedere al ruolo con il superamento di una sola prova concorsuale orale, di natura didattico-metodologica, che si concluderà con l’inserimento nelle Graduatorie di Merito Straordinarie Regionali, a cui il MIUR attingerà per le future assunzioni in ruolo.

Pertanto, in tempi molto brevi, il solo docente di infanzia-primaria abilitato potrà essere assunto a tempo indeterminato.

TUTTAVIA, LA PROCEDURA IN QUESTIONE È RISERVATA AI SOLI DOCENTI ABILITATI, CON DUE ANNI DI SERVIZIO STATALE, PRESTATO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI SCOLASTICI.

Nonostante le recenti pronunce giurisdizionali hanno visto accogliere i ricorsi dei docenti di Scuola Superiore di I e II grado, illegittimamente esclusi dal Concorso Straordinario, anche per i docenti di Infanzia-Primaria si impone la medesima necessità di ricorrere alle aule di Tribunale per poter partecipare al prossimo CONCORSO STRAORDINARIO.

Ed invero, dall’esame del DM del 17 ottobre 2018 si evincono immediatamente le illegittimità delle cause di esclusione dei docenti abilitati che non hanno prestato il servizio minimo richiesto, ovvero che hanno prestato servizio ma nelle scuole non statali.

Con riguardo ai docenti abilitati che non hanno prestato il servizio minimo richiesto, o che l’hanno prestato nelle scuole non statali, l’illegittimità consiste nella disparità di trattamento e nella violazione delle disposizioni vigenti in ordine all’equivalenza del servizio di docenza prestato presso qualsiasi istituzione scolastica statale e non.

Molte sono state, infatti, le pronunce giudiziarie, sia in sede Amministrativa che Ordinaria, che hanno accolto i ricorsi promossi dai docenti, ai quali il MIUR non aveva riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.

Il nostro studio legale sta, pertanto, già predisponendo un’azione per contestare un’ingiusta disparità di trattamento.

Pertanto, sono aperte le preadesioni che ci consentiranno di istruire tempestivamente e con completezza la vostra pratica, con un’analisi mirata alla specifica posizione di ciascun partecipante.

Si precisa che tale adesione ha uno scopo soltanto preparatorio, è gratuita e non costituisce impegno al conferimento dell’incarico.

ADERIRE SENZA IMPEGNO

Per aderire compila il modulo “Entriamo in contatto” precisando nel messaggio a quale categoria di docente appartieni:

p docente in possesso del diploma magistrale/laurea SFP che non ha prestato due anni di servizio negli ultimi otto anni scolastici;

p docente in possesso del diploma magistrale/laurea SFP che ha prestato due anni di servizio negli ultimi otto anni scolastici presso istituzioni scolastiche non statali;

INFO

Per richiedere informazioni sul ricorso scrivi al seguente indirizzo email info@avvocatosaia.com – oppure contattaci al seguente numero 091/7462637

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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia