Con Sentenza n. 11597/2018 del 29/11/2018, il TAR Lazio, Sede di Roma, ha accolto il ricorso promosso dall’Avv. Maria Saia, avverso il D.M. MIUR N. 506 del 19/06/2018 avente ad oggetto la disciplina per l’ “Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 e prorogate fino all’a.s. 2018/19 ai sensi della Legge 25 febbraio 2016 n. 21 – Operazioni di carattere annuale”, nella parte in cui, pur prevedendo l’aggiornamento e lo scioglimento della riserva dei docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l’a.s. 2018/2019, tuttavia, non consentiva la presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria da parte dei docenti che, come per i ricorrenti, erano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma cancellati a causa dell’omessa presentazione della domanda di aggiornamento di quest’ultimi, in occasione della loro periodica ripubblicazione.
Più in particolare si legge nella Sentenza che “La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione»
Il Tar, pertanto, ha annullato i provvedimenti impugnati, disponendo l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie.
Anche in questo caso giustizia è stata fatta!
Ci auspichiamo per il futuro che la posizione dei depennati dalle GAE possa consolidarsi anche in sede amministrativa.
A tal proposito si ricorda l’avvio della procedura concorsuale straordinaria di cui al Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 09/11/2018 avente ad oggetto il “Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell’articolo 4, comma 1 -quater , lettera b) , del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»”.
Le domande si potranno presentare in via telematica, tramite POLIS, dalle ore 9:00 di giorno 12 novembre 2018 e fino alle ore 23.59 di giorno 12 dicembre.
Il concorso è riservato ai soli docenti abilitati di infanzia e primaria (in possesso del diploma magistrale o del diplomata sperimentale a indirizzo linguistico, purché conseguito entro l’a.s. 2001/2002, ovvero la laurea in Scienze della Formazione Primaria), che abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due anni di servizio specifico, presso le istituzioni scolastiche statali.
Si tratta di una procedura concorsuale “agevolata” che consentirà al docente di accedere al ruolo con il superamento di una sola prova concorsuale orale, di natura didattico-metodologica, che si concluderà con l’inserimento nelle Graduatorie di Merito Straordinarie Regionali, a cui il MIUR attingerà per le future assunzioni in ruolo.
Pertanto, in tempi molto brevi, il solo docente di infanzia-primaria abilitato potrà essere assunto a tempo indeterminato.
TUTTAVIA, LA PROCEDURA IN QUESTIONE È RISERVATA AI SOLI DOCENTI ABILITATI, CON DUE ANNI DI SERVIZIO STATALE, PRESTATO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI SCOLASTICI.
Nonostante le recenti pronunce giurisdizionali hanno visto accogliere i ricorsi dei docenti di Scuola Superiore di I e II grado, illegittimamente esclusi dal Concorso Straordinario, anche per i docenti di Infanzia-Primaria si impone la medesima necessità di ricorrere alle aule di Tribunale per poter partecipare al prossimo CONCORSO STRAORDINARIO.
Ed invero, dall’esame del Bando si evincono immediatamente le illegittimità delle cause di esclusione dei seguenti docenti abilitati:
– che non hanno prestato il servizio minimo richiesto;
– che hanno prestato il servizio minimo richiesto nelle scuole non statali.
Con riguardo ai docenti abilitati che non hanno prestato il servizio minimo richiesto, o che l’hanno prestato nelle scuole non statali, l’illegittimità consiste nella disparità di trattamento e nella violazione delle disposizioni vigenti in ordine all’equivalenza del servizio di docenza prestato presso qualsiasi istituzione scolastica statale e non.
Molte sono state, infatti, le pronunce giudiziarie, sia in sede Amministrativa che Ordinaria, che hanno accolto i ricorsi promossi dai docenti, ai quali il MIUR non aveva riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.
Sulla scorta di quanto precede, sarà avviata un’azione collettiva volta all’annullamento del Bando nei sensi sopra specificati.
Il nostro studio legale ha, dunque, predisposto un’azione per contestare l’ingiusta esclusione.
Pertanto, si potrà aderire al ricorso collettivo entro il 12/12/2018, al costo di €. 150,00, da promuovere dinnanzi al TAR Lazio sede di Roma
PER ADERIRE
Per aderire al ricorso scarica la seguente modulistica, da inviare entro il 12/12/2018, a mezzo posta, al seguente indirizzo:
Studio Legale SAIA, Via Giacomo Cusmano n. 3, 90141 Palermo
INFO
Per richiedere informazioni sul ricorso scrivi al seguente indirizzo email info@avvocatosaia.com – oppure contattaci al seguente numero 091/7462637 o compila il modulo “Entriamo in contatto” precisando nel messaggio la tipologia di ricorso per il quale si richiedono informazioni
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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia
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