La procedura di mobilità scolastica, anche per il prossimo triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, non ha riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.
Il mancato riconoscimento del suddetto servizio pregiudica gravemente il docente sotto due diversi profili, ovvero sia in sede di mobilità che in sede di ricostruzione della carriera.
In sede di domanda di mobilità territoriale e professionale, infatti, il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie non è stato riconosciuto ai fini dell’attribuzione del punteggio da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di titolarità, utile per ottenere il movimento richiesto.
Ed invero, la tabella allegata al n. 2 al CCNI 2017/2018 (TABELLA A) – Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo – con riferimento specifico alla valutazione dell’ANZIANITA’ DI SERVIZIO (Tabella A1, lettera B) e NOTE COMUNI), ha stabilito l’attribuzione di 6 punti per la mobilità volontaria e di 3 punti per la mobilità d’ufficio, limitatamente al servizio prestato nelle scuole statali, parificate o pareggiate, così escludendo il servizio prestato nelle scuole paritarie.
Sotto altro profilo, invece, il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie non viene riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera, con notevole pregiudizio giuridico-economico per il docente ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (cd. gradoni).
Più in particolare, il MIUR non valuta allo stesso modo il servizio pre-ruolo del docente ai fini della progressione stipendiale, con notevole disparità di trattamento tra il docente che ha prestato servizio nella scuola statale, pareggiata o parificata, ed il docente che, invece, ha prestato servizio nella scuola paritaria.
A tal proposito, si ricorda che ai sensi del comma 209, art. 1 L. 107/2015 la domanda di ricostruzione della carriera va presentata al Dirigente Scolastico nel periodo compreso tra il 1/09 ed il 31/12 di ciascun anno.
Molte sono state le pronunce giudiziarie che hanno accolto i ricorsi promossi dal nostro Studio legale in favore dei docenti, ai quali il MIUR non aveva riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.
Si ricordano in particolare le pronunce favorevoli dei Tribunali Ordinari di Palermo, Termini Imerese, Catania, Messina, Napoli Nord, Velletri, Vittoria, Salerno, Foggia.
Anche il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha ritenuto in sede cautelare fondate le censure lamentate dai docenti in ordine alla violazione della L. n. 62 del 2000, della L. n. 107 del 2015 e del D.M. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione con riferimento alle tabelle di valutazione di cui all’O.M. 241/2016 (così anche dall’O.M. 221/2017), laddove, nel disciplinare la procedura di mobilità del personale docente, era stata prevista l’attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie.
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Si potranno richiedere ulteriori informazioni sul ricorso al seguente numero 091/7462637 o compilando il modulo “Entriamo in contatto” precisando nel messaggio la tipologia di ricorso per il quale si richiedono informazioni
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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia
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