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RICORSI MOBILITA’ SCUOLA 2019/2020

Anche per quest’ultima mobilità a.s. 2019/2020 i Giudici del Lavoro hanno accolto i nostri ricorsi d’urgenza promossi dai docenti che non avevano ottenuto il trasferimento interprovinciale, ordinando al MIUR il trasferimento presso il comune di residenza del genitore gravemente disabile (per approfondimento clicca qui).

Il principio ormai consolidatosi nelle diverse pronunce giurisprudenziali è che l’art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/92, posto a tutela l’assistenza del genitore gravemente disabile, trova limite nella normativa regolamentare (art. 13 del CCNI), laddove la precedenza viene riconosciuta soltanto in caso di trasferimento nell’ambito della stessa provincia, e pertanto deve ritenersi nulla ex art. 1418 c.c., per violazione di norma imperativa.

Come più volte denunciato dal nostro Studio Legale, diverse sono le illegittimità dell’O.M. 203/2019, con la quale il MIUR ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, riguardanti sia:

– il riconoscimento della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/92, per l’assistenza del genitore gravemente disabile, in ambito di mobilità interprovinciale (per approfondimento clicca qui);

– il riconoscimento del punteggio per il servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria (per approfondimento clicca qui);

– il riconoscimento dell’assegnazione temporanea triennale di genitori con figli minori fino a tre anni di età, ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. 151/01 (per approfondimento clicca qui).

Come se non bastasse, in seguito alla pubblicazione dei movimenti, molti docenti hanno avuto la possibilità di gioire (per pochi attimi) per l’ottenimento del trasferimento tanto bramato, salvo poi vedersi revocare il trasferimento, in quanto annullato o rettificato, a causa dell’errore del MIUR, che ha utilizzato nella procedura di mobilità i posti che, invece, erano da destinarsi alle nuove assunzioni in ruolo (per approfondimento clicca qui).

Nel caso di mancato trasferimento e di mancata assegnazione provvisoria si potrà proporre ricorso d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) dinnanzi al Giudice del Lavoro, territorialmente competente, al fine di ottenere il trasferimento nella sede scolastica legittimamente spettante.

Nel caso, invece, di ottenimento dell’assegnazione provvisoria si potrà comunque proporre ricorso ordinario dinnanzi al Giudice del Lavoro avverso in mancato trasferimento interprovinciale.

Diversi sono stati i Tribunali che hanno accolto i ricorsi promossi dal nostro Studio Legale in materia di mobilità, ormai da svariati anni a caldeggiare le giuste ragioni dei docenti, per tutelare al meglio i loro diritti.

Si ricordano in particolare le pronunce favorevoli dei Tribunali Ordinari di Palermo, Roma, Padova, Enna, Savona, Alessandria, Termini Imerese.

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Si potranno richiedere ulteriori informazioni sul ricorso al seguente numero 091/7462637 o compilando il modulo “Entriamo in contatto” precisando nel messaggio la tipologia di ricorso per il quale si richiedono informazioni

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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia