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VITTORIA! AI LAVORATORI CEDUTI SPETTA IL TFR DALL’INPS

Dopo tanti anni di calvario giudiziario, finalmente i tantissimi lavoratori di una nota azienda palermitana, a partecipazione pubblica, dichiarata fallita nell’anno 2015, hanno ottenuto il riconoscimento del pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia dell’INPS.

Proviamo a ricostruire l’annosa vicenda che ha investito migliaia di lavoratori, catapultati in estenuanti battaglie legali dal 2015 ad oggi, per ottenere il pagamento del TFR maturato presso l’azienda fallita.

Il nostro Studio Legale già nell’agosto del 2018 aveva ottenuto dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Palermo, l’accoglimento di diversi ricorsi in opposizione allo stato passivo del fallimento dell’azienda palermitana, promossi da diversi lavoratori che si erano visti negare, in sede di insinuazione al passivo fallimentare, il Trattamento di Fine Rapporto maturato in costanza di Cassa Integrazione in Deroga (clicca qui per approfondimento).

Come se non bastasse, dopo la negazione del TFR maturato in CIGD da parte della Curatela, i lavoratori hanno dovuto nuovamente ricorrere in sede giudiziaria per ottenere il pagamento, da parte del Fondo di Garanzia dell’INPS, del TFR ammesso al passivo fallimentare.

Ed invero, l’INPS ha rigettato la domanda del lavoratore di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR ammesso al passivo fallimentare, ritenendo che non era opponibile all’Istituto l’accordo di trasferimento del ramo d’azienda stipulato in deroga all’art. 2112 c.c, tra l’azienda cedente – poi fallita – e la cessionaria, che stabiliva, anche, che il personale trasferito rinunciava ad agire nei confronti della cessionaria quale responsabile in solido per eventuali richieste avanzate alla cedente per diritti di qualunque natura rivendicati, ed in particolare per il trattamento di fine rapporto maturato alla data di trasferimento.

Pertanto, sulla scorta delle difese spiegate dall’Avv. Maria Saia, il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 4329/2019 del 02/12/2019, ha accolto il nostro ricorso In applicazione, quindi, della deroga validamente operata dalle parti nella cessione di azienda o suo ramo del 31.12.2014 all’art. 2112 c.c., in conformità degli accordi sindacali all’uopo stilati, ad esso allegati, il datore di lavoro fallito del ricorrente aveva legittimamente assunto esclusivamente su di sé l’obbligazione al pagamento del T.F.R. maturato sino alla data del trasferimento di azienda, così evitandone il trasferimento in solido al cessionario; l’accordo sindacale allegato alla comunicazione di trasferimento di azienda del 31.12.2014, infatti, richiamando espressamente la deroga all’art. 2112 c.c. prevista dal citato art. 47, commi 4 bis e 5, subordinava il transito dei lavoratori (tra i 950 che sarebbero stati selezionati subito sulla scorta di criteri predeterminati) alla –omissis- alla sottoscrizione da parte loro di un accordo di rinuncia ad agire nei confronti della cessionaria quale responsabile in solido di domande avanzate nei confronti della cedente, tra l’altro per il pagamento del TFR maturato alla data del trasferimento. Anche in virtù della validità di detto accordo, quindi, e della sua opponibilità al Fondo di garanzia dell’INPS – in forza dell’accollo cumulativo ex lege – quest’ultimo è obbligato al pagamento in favore del ricorrente del T.F.R. nella misura richiesta, in cui esso venne ammesso al passivo della procedura concorsuale del datore di lavoro”.

Ed ancora, il Giudice adito ha rilevato che, nonostante la Corte di Cassazione, Sez. Lav., nella Sentenza n. 19278/2018, ha ritenuto in particolare che il TFR non possa essere richiesto al Fondo prima della cessazione del rapporto di lavoro, al momento della quale soltanto il credito diviene esigibile”; tuttavia, la “recentissima sentenza della Sezione Lavoro della Suprema Corte, n. 26021/2018, ha affermato che, proprio in ipotesi di cessione di azienda, il credito verso il Fondo di Garanzia non è subordinato alla preventiva escussione del debitore solidale: l’intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS, nei casi di insolvenza del datore di lavoro fallito, non è subordinato alla previa escussione degli eventuali obbligati solidali che siano tenuti, prevedendo la l. n. 267 del 1982 l’accesso diretto alla prestazione previdenziale, salvo una breve dilazione temporale (quindici giorni) dal deposito dello stato passivo ovvero della sentenza che decide l’opposizione ad esso e nessun ulteriore requisito (beneficio d’ordine, beneficio di escussione) che suffraghi la natura sussidiaria della copertura dovuta dal Fondo”.

Tanta l’emozione per il risultato ottenuto, ciò anche alla luce del fatto che tantissimi altri lavoratori, che hanno presentato il medesimo ricorso con il nostro studio legale, sono in attesa di ottenere la stessa pronuncia.

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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia