In data di ieri, il Ministero dell’Istruzione ha emanato l’Ordinanza n. 182 del 23 marzo 2020, con la quale ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/21, e determinato le modalità di applicazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) per l’anno scolastico 2020/2021.
Si ricorda che il CCNI applicato è quello adottato lo scorso anno, valido per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, sottoscritto in data 06/03/2019, e che ha reintrodotto il vincolo triennale.
Vincolo Triennale
Infatti, dall’anno scolastico 2019/20, i docenti che hanno ottenuto la titolarità su scuola, a seguito della domanda volontaria (sia territoriale che professionale), non potranno presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
Così, anche, nell’Ordinanza n. 182/2020, all’art. 1, co. 2, si legge che “Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 che richiama l’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale”.
ECCEZIONI
Tale vincolo triennale, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del succitato CCNI, non trova applicazione nei seguenti casi:
– ai docenti beneficiari delle precedenze ex art. 13, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune di precedenza;
– ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Date di presentazione delle domande
Le domande di mobilità territoriale e professionale per il personale docente potranno essere presentate dal 28 marzo 2020 e fino al 21 aprile 2020.
Procedimento
Si ricorda che, come l’anno scorso, le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocheranno in tre distinte fasi:
I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: Mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale
Dall’esame della citata normativa regolamentare emerge chiaramente come anche per questa mobilità i docenti saranno interessati da una procedura viziata da diverse illegittimità, e che il nostro Studio Legale ha già denunciato in passato.
RICONOSCIMENTO PRECEDENZA L. 104/92 EX ART. 33
Anche per il prossimo biennio 2020/21 e 2021/22, la procedura di mobilità interprovinciale non consente ai docenti di usufruire della precedenza spettante ai figli che assistono il genitore gravemente disabile ai sensi dei commi 5 e 7, dell’art. 33, della Legge n. 104/92.
Tale precedenza consiste nella possibilità riconosciuta al docente-figlio (quale referente unico) di essere trasferito/assegnato nel comune ove risulti domiciliato il genitore gravemente disabile (a carattere permanente).
Più in particolare, l’art. 13 del C.C.N.I 2019/2022 ha riconosciuto tale precedenza soltanto ai docenti interessati alla mobilità provinciale, mentre per la mobilità interprovinciale il successivo art. 14 ha stabilito che “Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale”.
Detta disciplina regolamentare realizza una palese disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, invece, partecipano alla mobilità interprovinciale.
Ed infatti, indipendentemente dalla fase di mobilità, l’art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, stabilisce che: “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.
Pertanto, la distinzione operata dalla normativa regolamentare non trova alcun fondamento all’interno del quadro normativo di riferimento.
Diverse sono state le pronunce giudiziarie che hanno accolto i ricorsi promossi dal nostro Studio Legale in favore di docenti, ai quali il MIUR non aveva riconosciuto detta precedenza in sede di mobilità interprovinciale.
Si ricordano in particolare le pronunce favorevoli dei Tribunali Ordinari di Palermo, Catania, Roma, Savona, Alessandria, Termini Imerese, Brindisi, Vercelli, Messina, Cagliari, Roma, Lodi, Potenza e Ravenna
PER ADERIRE / INFO
Per aderire o richiedere informazioni sul ricorso scrivi al seguente indirizzo email info@avvocatosaia.com, al fine di offrirti l’assistenza necessaria per la compilazione corretta della domanda di mobilità 2020/2021 e ricevere la documentazione necessaria per contestare le illegittimità riscontrate.
Si potranno richiedere ulteriori informazioni sul ricorso al seguente numero 091/5567161 o compilando il modulo “Entriamo in contatto” precisando nel messaggio la tipologia di ricorso per il quale si richiedono informazioni
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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia
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