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IL TFR IN CIGD E’ DOVUTO DAL FONDO DI GARANZIA

Un altro importantissimo traguardo è stato raggiunto dal nostro Studio Legale sul fronte dei lavoratori.

Il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, in accoglimento delle tesi difensive dell’Avv. Maria Saia, con la Sentenza n. 2101/2021 del 19/05/2021, ha ritenuto perfettamente valida la deroga all’art. 2112 c.c, operata dalle parti nei successivi contratti di affitto di azienda, in conformità degli accordi sindacali all’uopo stilati, con cui il datore di lavoro fallito del ricorrente aveva legittimamente assunto esclusivamente su di sé l’obbligazione al pagamento del T.F.R. maturato sino alla data del trasferimento di azienda, così evitandone il trasferimento in solido al cessionario.

Il medesimo Tribunale ha, altresì, ritenuto valida l’opponibilità di detto accordo al Fondo di garanzia dell’INPS – in forza dell’accollo cumulativo ex lege; e per tale motivo ha stabilito che il Fondo di garanzia dell’INPS è obbligato al pagamento in favore del ricorrente del T.F.R. nella misura richiesta, in cui esso venne ammesso al passivo della procedura concorsuale del datore di lavoro.

Ed ancora, con riguardo all’eccezione dell’INPS relativa al fatto che non fosse dovuto il TFR maturato durante la CIG in deroga, il Giudicante ha stabilito che “il TFR maturato durante la CIG in deroga dev’essere corrisposto dal datore di lavoro, in assenza di una norma che lo ponga – al pari del TFR maturato nel corso della CIG ordinaria e di quella straordinaria – a carico della cassa integrazione guadagni”.

Pertanto, trattandosi di una parte di TFR dovuta dal datore di lavoro, essa è dovuta dal Fondo di Garanzia dell’INPS in virtù del già citato accollo cumulativo ex lege.

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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia