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PIGNORAMENTO APE SOCIALE: “NON PARE DUBITABILE LA NATURA PREVIDENZIALE”

La vicenda riguarda una anziana signora, debitrice nei confronti di una società finanziaria, che si è vista pignorare la propria “anticipazione-pensionistica”, ovvero l’APE Sociale, in misura maggiore rispetto a quella prevista per legge.

In seguito all’accesso al fascicolo processuale, invero, la debitrice prendeva atto della dichiarazione del terzo INPS che, illegittimamente, predisponeva sulla pensione la trattenuta mensile di importo maggiore rispetto a quello previsto, sulla scorta di tale singolare assunto: «Si precisa che, in forza di quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), essendo l’APE sociale percepita in sostituzione del reddito da lavoro dipendente, tale indennità costituisce reddito della stessa categoria di quello sostituito. Ai fini della quantificazione della quota pignorabile, dunque, non trovano applicazione le modalità di calcolo dettate dal comma 7 dell’art. 545 c.p.c. per i redditi di pensione. Pertanto, in fase di accantonamento cautelare, la trattenuta sull’anticipo pensionistico sociale (omissis) è stata effettuata nella misura del quinto dell’imponibile, al netto delle ritenute fiscali, salvo diversa disposizione del Giudice adito».

Pertanto, l’INPS procedeva ad accantonare non il quinto relativo alla sola quota pignorabile, ma il quinto dell’intero trattamento pensionistico.

Invero, secondo le corrette modalità di calcolo dettate dalla disciplina speciale prevista dal comma 7, dell’art. 545 c.p.c., non soltanto i redditi da pensione ma, anche le «indennità che tengono luogo di pensione», qual è l’APE sociale, sono impignorabili per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale (pari complessivamente ad €. 1.068,82 per l’anno 2024), con un minimo di 1.000 euro, mentre la parte eccedente tale ammontare è pignorabile fino ad un quinto.

Pertanto, alla luce della superiore legge speciale, l’INPS, a titolo esemplificativo, avrebbe dovuto correttamente accantonare, in via cautelativa, la somma massima mensile di €. 42,80, così determinata: €. 1.282,84 (imponibile netto) – €. 1.068,82 (il doppio dell’assegno mensile sociale) = 214,02 (imponibile eccedente); 214,02 (imponibile eccedente) x 1/5 (misura massima pignorabile) = €. 42,80.

Invece, l’INPS ha provveduto ad accantonare, illegittimamente, la somma di €. 256,57, così determinata: €. 1.282,84 (imponibile netto) x 1/5 (misura massima pignorabile) = €. 256,57.

Pertanto, l’anziana debitrice si è costituita in giudizio al fine di far valere la giusta misura e, sulla scorta delle difese spiegate dall’Avv. Maria Saia, il Tribunale di Palermo, Sezione Esecuzioni Mobiliari, in data 9 aprile 2025, in accoglimento ha stabilito che: «non pare dubitabile la natura previdenziale dell’APE sociale, in quanto ‘anticipazione pensionistica’», così assegnando al creditore procedente i «crediti pensionistici dichiarati dal terzo INPS, nonché quelli che matureranno, nella misura prevista dall’art. 545 co. VII (….), con il limite mensile minimo di impignorabilità di € 1068,82».

Tanta l’emozione per il risultato ottenuto, ciò alla luce del fatto che tantissimi altri pensionati potranno da oggi non subire più una siffatta ingiustizia.

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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia