Molti aspiranti docenti del concorso scuola 2016 non sono riusciti, purtroppo, ad essere ammessi alla prova orale, in quanto nelle precedenti prove (scritta e pratica) non sono riusciti ad ottenere il punteggio minimo previsto dal D.M. MIUR 95 del 23/02/2016, che ha disciplinato le prove d’esame del concorsone.
Tale esclusione, tuttavia, non sempre è risultata legittima in quanto, molto spesso, nonostante i candidati avessero di fatto raggiunto il punteggio minimo, non sono stati comunque ammessi alla successiva prova orale, e ciò a causa di un errato calcolo nella sommaria dei punteggi delle singole prove.
Più in particolare, l’art. 8 del D.M. 95/2016 stabilisce che per i candidati chiamati a sostenere sia la prova scritta che la prova pratica, la commissione assegna a ciascuna delle prove scritte un punteggio massimo di 30 punti. Alla prova pratica è assegnato un punteggio massimo di 10 punti. Il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi totali conseguiti in ciascuna prova scritta o scritto-grafica, cui si aggiunge il punteggio conseguito nella prova pratica. Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di 28/40, fermo restando, nel caso di più prove, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a quello corrispondente a 6/10.
Detto altrimenti, per la prova scritta il punteggio è attribuito in trentesimi, mentre per la prova orale il punteggio è attribuito in decimi, ed il successivo passaggio alla prova orale avviene soltanto se il candidato consegue un punteggio minimo di 28/40, pari ovvero a 7/10.
Orbene, la previsione di cui al precedente art. 8 risulta palesemente illegittima nella misura in cui stabilisce che il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi della prova scritta (espressi in trentesimi) e della prova pratica (espressa in decimi), nonostante questi siano espressione di grandezze disomogenee.
Di seguito si riporta un esempio dell’effetto distorsivo di tale previsione.
Ipotizziamo che il candidato consegua:
– nella prova scritta un punteggio di 18,25/30 (pari a 6,08/10)
– nella prova pratica un punteggio pari a 8,7/10
dunque, secondo il dettato normativo, il punteggio complessivo ottenuto dal candidato è pari a 26,95 (18,25+8,7), quindi inferiore a 28/40, e pertanto non sufficiente ad accedere alla successiva prova orale.
Se, invece, venissero giustamente sommati i diversi punteggi secondo grandezze omogenee, ovvero prova scritta (6,08) e pratica (8,7) rapportate entrambe in decimi, il risultato ottenuto (6,08+8,7=14,78) sarebbe sufficiente all’ammissione del candidato alla successiva prova orale (14,78/2=7,39).
Secondo il predetto esempio, infatti, il candidato ha ottenuto di fatto un punteggio di 7,39 decimi, e dunque superiore a 28/40 (ovvero 7/10).
Normativa
Quanto sopra rappresenta espressione di violazione dell’art. 400 del D. Lgs. 297/1994, nella misura in cui stabilisce che “9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli. 10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi. 11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l’attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva”.
Dunque, i quaranta punti previsti per la valutazione delle prove scritte, grafiche o pratiche debbono essere equamente distribuiti tra le diverse prove.
Giurisprudenza
In tal senso si è già espressa la Suprema Magistratura Amministrativa, che con la Sentenza 950/2016 del 9/03/2016, ha ritenuto che è “indubitabile che i quaranta punti debbano essere attribuiti alla valutazione nel suo complesso delle prove scritte grafiche o pratiche, onde l’Amministrazione ha illegittimamente alterato il suddetto principio, attribuendo trenta punti per la valutazione delle prove scritte e grafiche e altri dieci punti per quelle pratiche, con ciò frazionando arbitrariamente le prove medesime ed il relativo punteggio, al fine di creare un ulteriore momento di selezione non consentito dalla vigente normativa”.
Detto indirizzo è stato recentemente ulteriormente confermato dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 5804/2017 del 11/12/2017, nella quale ha affermato che “come ha correttamente affermato il TAR, anche in questo caso va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale di questa Sezione (cfr. Cons. St., VI, 28 maggio 2015, n. 5633; id., nn. 950 e 951 del 2016; id., 11 luglio 2016, n. 3038; id., 12 settembre 2017, n. 4320), per il quale, stante l’art. 400, comma 9, del Dlg 16 aprile 1994, n. 297 («Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli»), nella valutazione delle prove, alla prova pratica va attribuito lo stesso “peso” delle prove scritte; […] – pertanto, secondo la citata giurisprudenza, i quaranta punti de quibus devono «essere attribuiti alla valutazione nel suo complesso delle prove scritte grafiche o pratiche, onde l’Amministrazione ha illegittimamente alterato il suddetto principio, attribuendo trenta punti per la valutazione delle prove scritte e grafiche e altri dieci punti per quelle pratiche, con ciò frazionando arbitrariamente le prove medesime ed il relativo punteggio, al fine di creare un ulteriore momento di selezione non consentito dalla vigente normativa»; – siffatta alterazione discende proprio dall’art. 8, comma 4, del DM 95/2016, cui l’art. 6, comma 6, del bando rinvia e che il sig. […] ha specificamente contestato in primo grado (cfr. pagg. 26/27 del ricorso al TAR), laddove ha appunto stabilito l’assegnazione di punti 10 per la valutazione della prova pratica, ma che così non sfugge a quel vizio di irrazionale disomogeneità dei punteggi dedotto col ricorso di primo grado”.
Tipologia di ricorrente
Il ricorso potrà essere promosso dal candidato che abbia superato le prove scritta e pratica con un punteggio complessivo medio di almeno 7/10 (e ciascuna prova con un punteggio non inferiore a 6/10), e la pubblicazione del provvedimento di esclusione alla prova orale sia avvenuta non oltre 60 giorni fa.
Tipologia di ricorso
Il ricorso è individuale e va proposto dinnanzi al TAR Lazio, sede di Roma.
INFO
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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia
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