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VITTORIA! ANCHE IL TRIBUNALE DI SAVONA RICONOSCE LA PRECEDENZA L. 104/92 NELLA MOBILITA’ INTERPROVINCIALE

Il Tribunale di Savona, così come il Tribunale di Roma e di Palermo, con Ordinanza del 18/12/2018, ha accolto il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c, promosso dalla docente calabrese che, in seguito alla mobilità interprovinciale per l’a.s. 2018/2019, si era visto negare il riconoscimento della precedenza per assistere il genitore gravemente disabile.

Più in particolare, i docenti di genitori gravemente disabili, in seguito al mancato riconoscimento della precedenza spettante ai sensi dei commi 5 e 7, dell’art. 33, della Legge n. 104/92, nella mobilità interprovinciale, sono stati privati del trasferimento nella sede scolastica più vicina alla residenza del genitore disabile.

Pertanto, sulla scorta delle difese spiegate dall’Avv. Maria Saia, il Tribunale di Savona ha accolto il ricorso promosso contro il MIUR, ritenendo che “Il CCNI per la mobilità del personale docente, educativo e ATA scuola per l’a.s. 2017/2018, prorogato anche per l’a.s. 2018/2019, prevede all’art. 13 comma 1 punto IV la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità e, successivamente, “la precedenza per l’assistenza al coniuge e, limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità”. Questa limitazione del diritto di precedenza, nella mobilità interprovinciale, a favore dei soli genitori e del coniuge del soggetto affetto da handicap, contrasta con l’art. 33 L. 104/1992 che ha portata più ampia e comprende tra i soggetti tutelati il lavoratore che assiste una persona con handicap grave che sia sua “parente o affine entro il secondo grado(compreso, quindi, anche il docente che assiste la madre disabile grave)… Deve, quindi, ritenersi che l’art. 13 CCNI, nella parte richiamata, sia in contrasto con una norma imperativa posta a tutela di un diritto costituzionale del soggetto disabile all’assistenza che non ammette una generalizzata ed astratta riduzione delle possibilità di trasferimenti.”. Per tale motivo il Tribunale di Savona ha ordinato “al Ministero convenuto di riconoscere alla ricorrente l’applicazione del diritto di precedenza ex art. 33 comma 5 L. 104/92 in riferimento al suo trasferimento interprovinciale”.

Per ulteriori approfondimenti clicca sul seguente articolo RICORSO D’URGENZA PER MANCATO TRASFERIMENTO MOBILITA’ A.S. 2018/2019

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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia