Il referto dell’arbitro fino a che punto fa piena prova?
Un’importante società sportiva dell’Agrigentino, in seguito alla disputa, nello scorso mese di gennaio, di una partita di calcio a 5 nell’ambito del campionato di C2, si è vista costretta a ricorrere avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, con il quale, sulla scorta di quanto riportato nel referto arbitrale, ha ritenuto di dover inibire il Presidente fino al 30/06/2019 e squalificare alcuni calciatori per tre giornate di gara.
Più in particolare, al Presidente veniva contestato un “contegno aggressivo nei confronti dell’arbitro, lanciando altresì un giubbino all’indirizzo dello stesso, colpendolo alla testa con la cinghietta della cerniera, provocando un bernoccolo, a fine gara, dopo avere scavalcato la ringhiera che delimita il terreno di gioco”, mentre ai giocatori veniva contestato un “grave contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro a fine gara”.
Orbene, sulla scorta dell’infondatezza dei fatti addebitati, la Società Sportiva Agrigentina addiveniva alla decisione di impugnare i suddetti provvedimenti disciplinari, proponendo appello presso la Corte Sportiva di Appello Territoriale 20 (CSAT 20), considerato che:
- Il Presidente non era indicato in distinta per cui l’identificazione fattane dal DDG era del tutto arbitraria e che i fatti così come riportati in referto e allo stesso addebitati non erano mai stati commessi nemmeno da altri soggetti;
- per quanto attiene le squalifiche a carico dei calciatori queste apparivano sproporzionate in ragione del fatto che costoro si erano limitati solo a delle proteste verbali.
Con Provvedimento del 05/02/2019 (C.U. 291), la CSAT 20 ha ritenuto di accogliere il ricorso, promosso dall’Avv. Maria Saia, “in ordine al quantum della sanzione poiché il lancio del giubbino all’indirizzo del DDG deve essere considerato alla stregua di un fatto gravemente offensivo dovendosi escludere in capo all’autore ogni volontà di voler arrecare un danno fisico in ragione dell’inidoneità dell’oggetto usato. La lamentata tumefazione causata dalla cinghietta della cerniera deve considerarsi del tutto casuale e non prevedibile senza contare che quanto riferito dall’arbitro deve, in assenza di qualsivoglia certificazione medica, considerarsi, sicuramente, di piccola entità e del tutto transitoria tanto da non lasciarne traccia alcuna per la qual cosa si ritiene di rideterminare a tutto il 15 maggio 2019 l’inibizione a carico del Presidente”.
Ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.
Ci auspichiamo per il futuro che la Giustizia Sportiva possa offrire maggiori possibilità di difesa avverso i referti arbitrali.
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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia
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