Il Consiglio di Stato, con una storica pronuncia, in data 08/05/2019 ha accolto definitivamente il nostro ricorso, promosso da un Dottore di Ricerca Siciliano, al quale era stato negato dal bando del concorsone scuola 2016 il diritto di partecipare alle prove perché non abilitato.
Dopo tantissimi anni di battaglie legali si conclude l’iter giudiziale con l’affermazione della sussistenza dei requisiti del nostro ricorrente per la sua immissione in ruolo.
Si legge, infatti, nella sentenza n. 2981/2019 che “l’equiparazione tra dottorato di ricerca e abilitazione ai fini per cui è infatti questione oggettivamente controvertibile, non suscettibile – almeno al momento della notifica del ricorso – d’univoca soluzione in un senso (positivo) o nell’altro (negativo) (cfr., Cons.Stato, sez. VI, 3 novembre 2016 n. 4904). Nella specie, per affermare la salvezza dell’atto di ammissione e di superamento degli esami (conseguenti all’esito del giudizio di primo grado), rileva il testo dell’art. 4, comma 2 bis, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115 (come convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168), poiché il dettato normativo – mirando alla stabilità degli effetti degli atti emanati in conseguenza di pronunce del giudice amministrativo – è testualmente riferito ai casi in cui, per il conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo, occorra il superamento di “prove d’esame scritte ed orali”, che siano state superate a seguito di una ammissione conseguente alle statuizioni del giudice amministrativo, come per l’appunto verificatosi nel caso in esame 6.5 In aggiunta è maturata di fatto una situazione di affidamento, con avvio in buona fede di un articolato percorso concorsuale che merita un trattamento non dissimile a quello previsto dal sopra richiamato art. 4-bis quando vi sia stato il conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo nei casi ivi previsti (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, n. 2268/2018). Come ha osservato la Corte Costituzionale, al § 3 della motivazione della sentenza n. 108 del 2009, per il legislatore “vi sono l’interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, quello a evitare che la lentezza dei processi ne renda incerto l’esito e, soprattutto, l’affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e – in ipotesi – avviato in buona fede la relativa attività professionale. Dal punto di vista dell’interesse generale, vi è anche un’esigenza di certezza, sia in ordine ai tempi di conclusione dell’accertamento dell’idoneità dei candidati, sia in ordine ai rapporti instaurati dal candidato nello svolgimento dell’attività professionale”. 6.7 Ad avviso del Collegio, il decorso del tempo e il superamento di tutte prove concorsuali, giustificano l’applicazione del principio sancito dal sopra richiamato art. 4-bis con conseguente consolidamento della posizione acquisita in via cautelare dal ricorrente (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2014 n. 2298). 7. Conclusivamente l’appello deve essere accolto ai sensi della motivazione con conseguente affermazione della sussistenza dei requisiti del ricorrente-appellante per la sua immissione in ruolo”.
PER ADERIRE / INFO
Per aderire o richiedere informazioni sul ricorso scrivi al seguente indirizzo email info@avvocatosaia.com, al fine di offrirti l’assistenza necessaria per la tutela dei diritti spettanti in materia scolastica e ricevere la documentazione necessaria per contestare le illegittimità riscontrate.
Si potranno richiedere ulteriori informazioni sul ricorso al seguente numero 091/7462637 o compilando il modulo “Entriamo in contatto” precisando nel messaggio la tipologia di ricorso per il quale si richiedono informazioni
TENIAMOCI IN CONTATTO
Ti ricordiamo che potrai visualizzare tutte le news relative alla tutela dei diritti dei docenti sul gruppo Facebook “Scuola e Diritto”, clicca qui per iscriverti – sulla pagina Facebook Studio Legale Maria Saia e sul nostro sito, nella sezione new https://www.avvocatosaia.com/news/
Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia
Commenti recenti